Le aziende con consumi di energia superiori a 10’000 TEP nel settore industriale o 1’000 TEP per quelle non industriali sono tenute ad avvalersi di un responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia: Energy Manager. Dal 19/07/2016 in base all’art 8 del D. Lgs. 102/14 le società E.S.Co. certificate UNI CEI 11352 sono tra i soggetti titolati a condurre diagnosi energetiche presso le grandi imprese e le imprese energivore.
Grandi Imprese (Chiarimento Mi.S.E. D. Lgs. 102/2014)
La grande impresa è l’impresa che occupa almeno 250 persone, indipendentemente dall’entità degli altri due criteri, ovvero l’impresa che, ancorché occupi un numero minore a 250 persone, presenti un fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro e un totale di bilancio annuo superiore a 43 milioni di euro.
Imprese Energivore (Art. 2 DM 05.04.2013)
Sono imprese a forte consumo di energia le imprese per le quali, nell’annualità di riferimento, si sono verificate entrambe le seguenti condizioni:
- a abbiano utilizzato, per lo svolgimento della propria attività, almeno 2,4 GWh di energia elettrica oppure almeno 2,4 GWh di energia diversa dall’elettrica;
- b il rapporto tra il costo effettivo del quantitativo complessivo dell’energia utilizzata per lo svolgimento della propria attività, determinato ai sensi dell’articolo 4, e il valore del fatturato, determinato ai sensi dell’articolo 5, non sia risultato inferiore al 3 per cento.
I soggetti che possono eseguire tali diagnosi presso le imprese soggette ad obbligo sono:
- S.Co. certificate secondo UNI CEI 11352;
- Esperti in gestione energia EGE certificati UNI CEI 11339;
- Auditor Energetico –Figura prevista ma non ancora normata e pertanto, al momento, non esistente.
Le sanzioni previste dal Legislatore vanno dai 4.000 ai 40.000 Euro.